Disco di velocità omologato DMG *7*004*01*CLV.
Stampato su pellicola catadiottrica flessibile Ø 200 mm ed autoadesiva di classe 2.
Il CdS (Art. 344 (Art. 142 Codice Stradale comma 4) impone delle limitazioni permanenti di velocità per “AUTOVETTURA TRAINANTE RIMORCHIO”.
Art. 54, comma 1, ne definisce la velocità massima consentita: 70 km/h strade extraurbane; 80 km/h autostrade.
Nella parte posteriore dei rimorchi indicati all’articolo 142, comma 4, del Codice devono essere apposti in modo ben visibile. i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocità prescritti.
Ogni contrassegno deve essere a norma e rispondere alle caratteristiche di seguito elencate: dimensioni e colori: materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva; materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2).
Il segnale riportante il limite dei 70 km/h va posizionato nella parte posteriore sinistra del rimorchio, il segnale riportante il limite dei 80 km/h va posizionato nella parte posteriore destra del rimorchio.
I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal ministero dei Trasporti e della Navigazione.